particolare della vetrata dell'abside della parrocchia foto del papa Giovanni Paolo secondo che incorona la statua della Madonna "La Parrocchia è una casa di fratelli, resa accogliente dalla Carità"
Giovanni Paolo II alla Comunità di Torre Spaccata

Diocesi di Roma
S. MARIA REGINA MUNDI
Padri Carmelitani della Provincia Italiana
[sei in: ATTIVITÀ/cronache 2008-2009]

IL TERREMOTO IN ABRUZZO: IL CONTO CORRENTE POSTALE E LE NORME FISCALI
[aggiornamento 22 giugno 2009]

Grazie all’associazione “Camminare Insieme” abbiamo anche un conto corrente dedicato all’iniziativa il cui IBAN è: IT98V0760103200000097126353, Causale da indicare: Progetto “Amici di Teora”.
Abbiamo dovuto attendere un po’ perché c’è stata necessità di adeguarsi alle norme fissate dal governo per la raccolta di fondi: adesso però possiamo contare su uno strumento che ci da la massima garanzia di trasparenza nella rendicontazione.

Ricordiamo a proposito le norme sulle erogazioni liberali previste dalla normativa in vigore.

Come e quando far valere le erogazioni liberali
Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2009 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2010 da presentare l’anno successivo.
È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
• ONLUS;
• organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Le informazioni sono desunte da documenti della Agenzia delle Entrate.

Aggiornamento del 2 maggio 2009 [vai]
Aggiornamento del 23 maggio 2009 [vai]
Aggiornamento del 9 giugno 2009 [vai]
Aggiornamento del 23 luglio 2009 [vai]
Aggiornamento dell'8 agosto 2009 [vai]
Aggiornamento del 1 settembre 2009 [vai]

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